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Accertamento dell'obbligo della P.A. di provvedere in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio – Cass. n. 29178/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Accertamento dell'obbligo della P.A. di provvedere in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio - Azione proposta ex artt. 31 e 117 c.p.a. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l’acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati; pertanto, ove il privato agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'ente locale e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29178 del 21/12/2020

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2020