Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri "derivata" a soggetto delegato dallo Stato - Rinunciabilità da parte del delegato - Esclusione - Fondamento.
L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per gli atti compiuti da soggetto privato che agisce per conto e su delega dello Stato - la quale si caratterizza come immunità "derivata" di tipo funzionale, costituente specificazione di quella propria dello Stato delegante - non è rinunciabile da parte del soggetto delegato, atteso che essa trova fondamento nell'esigenza di evitare l'elusione del divieto di convenire uno Stato in giudizio dinanzi al giudice straniero mediante l'azione proposta contro il soggetto delegato; pertanto la legittimazione a rinunciarvi spetta esclusivamente allo Stato titolare effettivo dell'immunità diretta, e non al beneficiario dell'immunità "derivata".
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28180 del 10/12/2020
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28180
2020