Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Credito risarcitorio della P.A. - Azione revocatoria ordinaria promossa direttamente dalla P.A. danneggiata - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
La spettanza al P.M. contabile del potere di esercitare, esclusivamente dinanzi alla Corte dei conti, l'azione revocatoria ordinaria al fine di realizzare la tutela del credito erariale, non fa venire meno la legittimazione della P.A. danneggiata a far valere, a tutela delle proprie ragioni creditorie, la sua iniziativa conservativa della garanzia patrimoniale dinanzi al giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28183 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
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28183
2020