Occupazione di area privata – Cass. n. 5513/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Occupazione di area privata da parte della P.A. - Domanda anche risarcitoria del privato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Domanda riconvenzionale di usucapione dell'area - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del fondo occupato - oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla P.A. -, quale conseguenza non già riconducibile al pregresso esercizio del potere autoritativo bensì meramente occasionale, atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la "interversio possessionis", dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda, anche risarcitoria, relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1164, Cod_Proc_Civ_art_041