Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento in genere - Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - Sussistenza - Fondamento.
Il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi spontaneamente dubitato della propria iniziativa (ma prima del formarsi di una decisione suscettibile di gravame), atteso l'obiettivo interesse ad ottenere una pronuncia che individui immediatamente e definitivamente la giurisdizione, non solo per considerazioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma anche in funzione conservativa degli effetti processuali e sostanziali delle attività svolte davanti al giudice preventivamente adito in virtù dell'istituto della "translatio iudicii” ex art. 59 della l. n. 69 del 2009.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041