Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - Obbligo di deposito dei documenti indicati in ricorso - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti - Rilevanza dell'atto ai fini della questione - Necessità.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. allorquando il ricorrente non abbia depositato un documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_369