Straniero - illecito extracontrattuale – Cass. n. 3125/2021
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale - Giurisdizione - Individuazione - Fattispecie.
n tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno. (Fattispecie relativa ad un'azione risarcitoria proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana aggiudicataria di un appalto da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i relativi contratti di appalto ad una società svedese, prestando in favore di quest'ultima garanzia per l'esatto adempimento e rilasciando controgaranzia in favore di UniCredit, successivamente escussa da quest'ultima a seguito della asseritamente illegittima risoluzione dei contratti da parte dell'ente pubblico: premessa la natura extracontrattuale dell'azione, in assenza di vincolo contrattuale attuale tra le parti del giudizio, la S.C. ha rilevato che il danno, pur generatosi in Svezia - essendosi ivi verificata sia la risoluzione unilaterale del contratto che l'escussione nei confronti di Unicredit - si era consumato nei confronti della ricorrente esclusivamente in Italia con l'escussione della controgaranzia da parte di Unicredit, ciò consentendo all'attrice di scegliere tra i due fori, posti in posizione di alternatività e di pari ordinazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041