Regolamento preventivo di giurisdizione – Cass. n. 10243/2021
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo -Ammissibilità - Limiti - Conversione in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile se è proposto dopo che il giudice di merito abbia adottato una decisione, anche limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la statuizione spetta al giudice del grado superiore. Tuttavia, il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie, la S.C., dopo avere ritenuto inammissibile il regolamento preventivo richiesto a seguito della pronuncia del giudice del reclamo in un procedimento ex art. 336 c.c., ha operato la conversione della relativa istanza in un ricorso straordinario per cassazione, tenuto conto che erano stati rispettati i termini per proporre quest'ultima impugnazione e che le censure erano rivolte contro un provvedimento connotato di decisorietà e definitività).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10243 del 19/04/2021 (Rv. 661086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_382