Convenzione urbanistica - Controversia relativa – Cass. n. 12428/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Convenzione urbanistica - Controversia relativa - Risoluzione tramite arbitrato - Limiti - Canone integrativo della buona fede - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di devoluzione in arbitrato rituale di controversie con la pubblica amministrazione, la convenzione urbanistica, quale accordo sostitutivo ex art. 111. n. 241 del 1990, non è suscettibile - per tutto ciò che non è disposto dal regolamento contrattuale - di produrre obblighi per la pubblica amministrazione correlati a diritti soggettivi del privato attraverso l'integrazione legale dell'accordo, in ragione della incompatibilità del principio di integrazione del contratto sulla base della buona fede con la norma attributiva del potere amministrativo. Ne consegue che la controversia derivante dalla mancata adozione di provvedimenti da parte della pubblica amministrazione che abbia determinato la non eseguibilità della convenzione urbanistica non può essere risolta mediante arbitrato rituale in quanto è afferente ad interessi legittimi.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12428 del 11/05/2021 (Rv. 661305 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1375