Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia - Opposizione - Giurisdizione - Abrogazione deN'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze. Sanzioni amministrative.
L’opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs. n. 150 del 2001, che ha abrogato l’art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 e modificato l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 12429 del 11/05/2021 (Rv. 661306 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041