Accertamento della natura discriminatoria di clausola contenuta in un contratto di lavoro – Cass. n. 20819/2021
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Procedimento ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Azione del sindacato per l'accertamento della natura discriminatoria di clausola contenuta in un contratto di lavoro - Natura extracontrattuale - Configurabilità - Conseguenze in tema di giurisdizione - Art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Art. 21 del medesimo Regolamento - Esclusione.
La domanda proposta da una organizzazione sindacale ai sensi dell'art.28 del d.lgs. n.150 del 2011, diretta ad accertare il carattere discriminatorio della clausola di un contratto di lavoro tendente ad inibire ogni azione sindacale del lavoratore e ogni rapporto del datore di lavoro con organizzazioni sindacali, ha natura extracontrattuale, in quanto la suddetta clausola, oltre a declinarsi nell'ambito dell'autonomia negoziale e del rapporto di lavoro, ricade anche sull'autonomia collettiva e le relazioni sindacali, incidendo sul diritto di libertà sindacale sia individuale che collettiva; ne consegue che, ai fini dell'individuazione del giudice avente la competenza giurisdizionale sulla relativa controversia, trova applicazione, non già l'art.21 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che presuppone la proposizione di un'azione relativa ad un contratto individuale di lavoro, ma l'art. 7 del Regolamento medesimo, ai sensi del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20819 del 21/07/2021 (Rv. 661868 - 01)