Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. a cartella di pagamento - Contestazioni sulla carenza originaria della pretesa tributaria e deduzione della sua estinzione per intervenuta prescrizione - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021 (Rv. 662224 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
20693
2021