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Lavoro alle dipendenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) – Cass. n. 27888/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Lavoro pubblico privatizzato - Lavoro alle dipendenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - Devoluzione delle controversie relative al giudice ordinario - Inclusione "Ratione temporis" - Fondamento.

 

Le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), in base al principio del cd. "petitum" sostanziale, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario nella vigenza del piano di riordino previsto dall'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, che attribuiva persistente rilievo alla contrattazione collettiva, e prima dell'entrata in vigore del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale adottato ai sensi dell'art. 52 quater del d.l. n. 52 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27888 del 13/10/2021 (Rv. 662467 - 01)

 

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Cassazione

27888

2021