Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Cass. n. 1390/2022
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Silenzio inadempimento della P.A. - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.
La controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (a seguito del silenzio dell'Amministrazione, che non aveva provveduto al rinnovo nonostante il decorso di oltre diciotto mesi dalla presentazione dell'istanza, senza fornire alcuna ragione del ritardo né chiedere alcuna integrazione documentale), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost.e dall'art. 3 CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1390 del 18/01/2022 (Rv. 663716 - 01)