In pendenza del processo di esecuzione – Cass. n. 1216/2022
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - In pendenza del processo di esecuzione - Inammissibilità - Ragioni - Nelle opposizioni ad esecuzione iniziata - Inammissibilità - Fondamento - Origine del titolo o P.A. quale debitore - Irrilevanza.
In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo o la qualità soggettiva di P.A. del debitore
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1216 del 17/01/2022 (Rv. 663715 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617