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Controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana – Cass. n. 1053/2022

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017 - Irrilevanza - Fattispecie.

 

In tema di riparto di giurisdizione, in materia di acquisto della cittadinanza italiana, la richiesta del cittadino straniero fondata sulla residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ex art. 9 c.1 lettera f) l. n. 91 del 1992 è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la determinazione spettante all'Amministrazione, oltre ad essere adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, non ha carattere vincolato ma implica una valutazione discrezionale non limitata al mero apprezzamento della sicurezza pubblica ma estesa ad un più complesso giudizio di opportunità legato a tutti i profili di integrazione scrutinabili. L'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo non è scalfita dalle modifiche apportate dal d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, che, nell'istituire le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, si è limitato ad individuare il giudice competente per quelle attribuite alla giurisdizione ordinaria, nonché a dettare la normativa processuale ad esse applicabili.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1053 del 14/01/2022 (Rv. 663589 - 01)

 

Corte

Cassazione

1053

2022