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Doppia declinatoria di giurisdizione in sede di cognizione piena – Cass. n. 4297/2022

Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Conflitto negativo - Doppia declinatoria di giurisdizione in sede di cognizione piena - Necessità - Pronuncia emessa in sede cautelare - Inammissibilità del conflitto - Sussistenza - Fattispecie.

 

Ai fini della configurabilità di un conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione, ai sensi degli artt. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, e 11, comma 3, c.p.a., occorre una doppia declinatoria di giurisdizione, con decisioni emesse all'esito di giudizi a cognizione piena, con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di giurisdizione allorquando una delle due sia stata pronunciata in sede cautelare. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato dal TAR innanzi al quale era stato riassunto il giudizio avente ad oggetto la domanda possessoria di reintegrazione del possesso, rispetto alla quale il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4297 del 10/02/2022 (Rv. 663846 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

 

Corte

Cassazione

4297

2022