Canone di legittimazione ed affrancazione di usi civici – Cass. n. 4298/2022
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - usi civici - Usi civici - Canone di legittimazione ed affrancazione - Determinazione - Risarcimento danni da ritardata conclusione del procedimento - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri.
In tema di affrancazione di usi civici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente a oggetto la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta quale canone di legittimazione ed affrancazione, trattandosi di controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione di tali diritti, che, non attenendo in alcun modo alla contestazione della naturale demaniale delle aree, esula dalla giurisdizione speciale dei commissari per la liquidazione degli usi civici, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avente a oggetto il risarcimento dei danni connessi alla mancata conclusione nei termini della procedura di affrancazione, trattandosi di controversia circa l'indebito ritardo nella definizione di un procedimento amministrativo, ricadente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4298 del 10/02/2022 (Rv. 663847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041