Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado – Cass. n. 3099/2022
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - rilevabilità di ufficio - Competenza civile - regolamento di competenza - Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado - Rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché l'attribuzione costituzionalmente riservata alla S.C. di tutte le predette questioni ed il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" a seguito di un esito del processo di impugnazione su quella di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3099 del 02/02/2022 (Rv. 663839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043