Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della l. n. 241 del 1990 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della l. n. 241 del 1990, proposta nei confronti della P.A. per non avere concluso nel termine di legge il procedimento amministrativo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 1, c.p.a., vertendo la controversia in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3099 del 02/02/2022 (Rv. 663839 - 02)
Corte
Cassazione
3099
2022