Coniugi cittadini di diversi Stati membri dell'UE – Cass. n. 10443/2022
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - domicilio o residenza - Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - in genere Separazione personale - Coniugi cittadini di diversi Stati membri dell'UE - Giurisdizione - Art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Criteri di collegamento - Residenza abituale - Nozione unionale - Rilievo dell'effettività.
Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell’Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per "residenza abituale" della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10443 del 31/03/2022 (Rv. 664483 - 01)