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Conferimento di incarico a professionista esterno – Cass. n. 9314/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - in genere - Enti pubblici - Conferimento di incarico a professionista esterno - Espressione di potestà amministrativa - Esclusione - Atto di autonomia privata - Configurabilità - Conseguenze - Successiva delibera di revoca dell'incarico - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza.

 

Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - anche nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario che, peraltro, assicura piena tutela con l'eventuale disapplicazione dell'atto presupposto.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9314 del 22/03/2022 (Rv. 664226 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2237, Cod_Proc_Civ_art_409

 

Corte

Cassazione

9314

2022