Controversia instaurata da una dipendente dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia – Cass. n. 18801/2022
Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Dipendente dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia - Azione per il riconoscimento di differenze retributive, risarcimento danni da mobbing e omissione contributiva - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Derogabilità convenzionale - Limiti - Art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con la l. n. 5 del 2013 - Art. 21 del Reg. CE n. 44/2001 - Portata.
Nella controversia instaurata da una dipendente dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia, per il riconoscimento di differenze retributive, risarcimento danni da mobbing e da omissione contributiva, in base al principio dell'immunità ristretta, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, atteso che la decisione richiesta attiene solo ad aspetti patrimoniali e non è, pertanto, idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche dell'ente estero; tale giurisdizione, in base ad una lettura coordinata dell'art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013, e dell'art. 21 del Reg. CE n. 44/2001, è derogabile convenzionalmente, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico, solo nei limiti in cui l'accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, individuando dei fori aggiuntivi, offra la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti, in applicazione delle norme speciali degli artt. 18 e 19 del Regolamento citato, altri giudici, ivi compresi quelli situati al di fuori dell’Unione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18801 del 10/06/2022 (Rv. 665034 - 01)