Teatri di tradizione e istituzioni concertistico orchestrali – Cass. n. 18327/2022
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - enti pubblici - spettacoli pubblici - teatro - lirico - enti lirici - Teatri di tradizione e istituzioni concertistico orchestrali - Natura giuridica - Controversie relative al rapporto di lavoro col personale - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Ragioni.
La controversia avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un teatro di tradizione o di una istituzione concertistica orchestrale, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 800 del 1967, (nella specie, la Fondazione Arturo Toscanini), atteso che la trasformazione di tali enti in fondazioni di diritto privato, disposta dal d.lgs. n. 367 del 1996, deve ritenersi inoperante, non risultando ancora emanato il relativo decreto ministeriale di attuazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario se tali enti sono di proprietà privata, ed alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se il teatro o l'orchestra sono gestiti direttamente da un ente locale nell'ambito della sua organizzazione tipica e con gli strumenti propri dell'azione amministrativa, permanendo, comunque, la natura privata dei rapporti di lavoro alle dipendenze di tali istituzioni, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, se l'ente pubblico si avvalga per l'esercizio di detta attività di un'organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18327 del 07/06/2022 (Rv. 664920 - 01)