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Certificazioni provenienti dai registri di stato civile – Cass. n. 5830/2023

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - domicilio o residenza - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - in genere - Certificazioni provenienti dai registri di stato civile - Efficacia probatoria - Fondamento - Prova contraria - Requisiti - Fattispecie in tema di "residenza abituale" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003.

 

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione nei giudizi di separazione personale tra coniugi (cittadini di diversi Stati dell'UE) secondo il criterio della "residenza abituale" previsto dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 2201 del 2003, le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno l'essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro - ammettono la prova contraria, purché questa sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana, ritenendo che le risultanze della certificazione anagrafica non fossero superate dall'attestazione contraria di un funzionario dell'ambasciata italiana all'estero e da altri elementi presuntivi afferenti alle abitudini di vita e di lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 5830 del 27/02/2023 (Rv. 667189 - 01)

 

Corte

Cassazione

5830

2023