Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Ammissione al "Fondo salva opere" ex art. 47 d.l. n. 34 del 2019 - Situazione giuridica di diritto soggettivo - Revoca dell'ammissione per sopravvenuta carenza dei presupposti del beneficio - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Spetta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'ammissione al "Fondo salva opere”, previsto dall'art 47 del d.l. n. 34 del 2019, per la sopravvenuta carenza dei relativi presupposti (tra cui l'esistenza di un credito insoddisfatto del sub-appaltatore), perché la lite concerne una posizione di diritto soggettivo delle società ammesse al beneficio, non degradata a interesse legittimo dalla revoca, la quale non comporta alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione e, dunque, non è espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9634 del 11/04/2023 (Rv. 667448 - 01)
Corte
Cassazione
9634
2023