Domanda di nullità del contratto di conto corrente nei confronti di un istituto di credito svizzero – Cass. n. 9782/2023
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Contratti del consumatore - Domanda di nullità del contratto di conto corrente nei confronti di un istituto di credito svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Fattispecie.
Ai sensi degli artt. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di nullità contrattuale formulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamente collegate, attività professionali a cui sia riconducibile il contratto per cui è causa. (Il principio è stato affermato con riferimento ad una controversia relativa alla dedotta nullità di un contratto di conto corrente personale, concluso in Italia in violazione dell'art. 132 T.U.B. - per svolgimento di attività bancaria non autorizzata dalla Banca d'Italia - e collegato ad un rapporto bancario costituito in trust, mediante l’intervento di una società estera, avente il ruolo di gestore patrimoniale, che aveva promosso l'operazione e, comunque, collaborato alla sua conclusione nell'interesse della banca svizzera convenuta).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9782 del 12/04/2023 (Rv. 667450 - 01)