Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Finanziamento pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1946 del 18/01/2024 (Rv. 669893-01)
Revoca - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con cui il beneficiario delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185 del 2000 aveva contestato la legittimità della relativa revoca, basata sull'originario difetto della condizione di ammissibilità del finanziamento e, cioè, della novità dell'attività imprenditoriale, che non doveva essere avviata anteriormente alla delibera di concessione della sovvenzione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1946 del 18/01/2024 (Rv. 669893-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360