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Giurisdizione civile Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1452 del 15/01/2024 (Rv. 669905-01)

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della l. n. 47 del 1985 - Rigetto dell'istanza da parte del sindaco - Domanda per la restituzione dell'oblazione corrisposta - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo a norma dell'art. 35, comma sedicesimo, della stessa legge - Esclusione - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La giurisdizione sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della l. n. 47 del 1985, nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia stata respinta, non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 35, comma sedicesimo, della medesima legge, che concerne le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione da parte del sindaco bensì al giudice ordinario, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma (alla luce dell'art. 103, comma 1 Cost., il quale richiede che la P.A. abbia agito autoritativamente); infatti, in tale caso, la P.A., avendo esaurito il procedimento, stante la definitività del diniego, non è qualificata in ordine ai tempi e modi della restituzione delle somme da alcun potere autoritativo e le parti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1452 del 15/01/2024 (Rv. 669905-01)