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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024 (Rv. 670023-01)

Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Giudicato sulla giurisdizione - Conseguenze sulle norme applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - Limiti al controllo giudiziale sugli atti amministrativi - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Principio affermato in relazione al giudicato interno sulla giurisdizione relativo alla pretesa di scorrimento della graduatoria fuori dall'alveo delle ipotesi - perdurante efficacia della graduatoria e decisione della P.A. di avvalersene per coprire i posti vacanti - di giurisdizione del giudice ordinario).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024 (Rv. 670023-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_0041, Cod_Proc_Civ_art_324