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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - finanziamento pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13992 del 20/05/2024 (Rv. 671384-01)

Revoca in autotutela - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

La controversia avente ad oggetto la revoca d'ufficio della concessione di un finanziamento pubblico per vizi di legittimità originari rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, attenendo al corretto esercizio del potere di autotutela e non al corretto adempimento degli obblighi imposti al destinatario della sovvenzione, incide su posizioni di interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione amministrativa sulla domanda di accertamento dell'illegittimità di un definanziamento disposto d'ufficio, poiché la sovvenzione, seppur in precedenza concessa e liquidata, era stata caducata a causa della violazione dei principi dell'evidenza pubblica, essendo stato finanziato un progetto di acquisto di un immobile, che non indicava in modo adeguato i criteri valutativi per la scelta delle offerte).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13992 del 20/05/2024 (Rv. 671384-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_386