Giurisdizione ordinaria e amministrativa - contratti della p.a. - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15383 del 03/06/2024 (Rv. 671518-01)
Affidamento di pubblico servizio - Fase intermedia tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto - Dichiarazione di decadenza da parte della p.a. ed escussione delle garanzie - Contestazioni dell'appaltatrice e domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
In tema di affidamento di un pubblico servizio, la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto con cui l'amministrazione, prima della stipulazione del contratto, ha revocato l'aggiudicazione, disponendo l'escussione della garanzia fideiussoria, e la conseguente domanda risarcitoria rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ove venga imputata all'amministrazione la violazione non delle regole della procedura concorsuale, che possono portare all'esclusione del concorrente dalla gara, ma degli obblighi comportamentali di correttezza e buona fede, trattandosi di questione che investe la fase esecutiva del rapporto, sebbene non esitato poi nella stipula del contratto di appalto. (Principio applicato con riferimento alla domanda volta ad accertare che la stazione appaltante aveva violato i doveri di correttezza e buona fede, per avere indicato nel bando di gara un dato storico degli interventi sottodimensionato rispetto a quello reale, inducendo la società a formulare un'offerta economica insostenibile, che aveva poi determinato la revoca dell'aggiudicazione prima della stipula del contratto).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15383 del 03/06/2024 (Rv. 671518-01)