Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024 (Rv. 671525-01)
Iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico - Funzione dichiarativa della pretesa del comune - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Conseguenze - Proprietà pubblica o privata di una strada ed esistenza di diritti di uso pubblico su strada privata - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l'inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024 (Rv. 671525-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0949