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Straniero (giurisdizione sullo) - Foro del consumatore - Mediazione immobiliare - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18092 del 02/07/2024 (Rv. 671739-01)

Inserimento dell'offerta in lingua inglese su un sito Internet - Attività diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore (art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012) - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di contratti conclusi dal consumatore (nella specie, di mediazione immobiliare), l'inserimento dell'offerta di vendita del bene - in lingua inglese, su un sito internet accessibile in tutti gli Stati dell'Unione europea - non qualifica l'attività del mediatore come diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (con conseguente giurisdizione esclusiva del "forum consumatoris" ex art. 18 del citato Regolamento), perché - secondo l'interpretazione della menzionata disposizione data dalla sentenza della CGUE del 7 dicembre 2010, in cause riunite C-585/08 e C-144/09 - a tale fine è necessario l'utilizzo di forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l'attività in un paese diverso da quello del professionista stesso, mentre deve escludersi la predetta ipotesi normativa in caso di mero svolgimento dell'attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti i paesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori di altri Stati. (Nella fattispecie, in relazione ad un contratto di mediazione stipulato in Italia e riguardante un immobile ivi situato, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano, affermando che non costituiva attività del mediatore diretta verso l'Austria - Stato in cui era domiciliato il consumatore - la pubblicazione su un sito internet dell'avviso di vendita, nemmeno in ragione dell'uso della lingua inglese, la più diffusa in ambito internazionale e non principale idioma di detto paese).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18092 del 02/07/2024 (Rv. 671739-01)