Regolamento di giurisdizione - preventivo - ricorso - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-01)
Applicazione delle regole generali del giudizio di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Procura speciale - Necessità - Fattispecie.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da un avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale esso deve essere dichiarato inammissibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché le procure rilasciate dalle ricorrenti avevano carattere generale, in quanto conferivano agli avvocati l'incarico di difendere la società in qualsiasi procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali, e, inoltre, in ragione dello scarto temporale di oltre un anno tra la data di rilascio delle procure e l'inizio della causa di merito, tale da escludere il collegamento tra i mandati e le attività svolte dai difensori col regolamento di giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365