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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorità giudiziaria ordinaria - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024 (Rv. 671745-01)

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Esecuzione forzata della sentenza di condanna per responsabilità contabile - Opposizione del debitore esecutato - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024 (Rv. 671745-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615