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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18653 del 08/07/2024 (Rv. 671750-01)

Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura finalizzata all'eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18653 del 08/07/2024 (Rv. 671750-01)