Straniero (giurisdizione sullo) - Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18636 del 08/07/2024 (Rv. 671746-01)
Contratti del consumatore - Azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Presupposto della direzione dell’attività verso l’Italia ex art. 15, par. 1, lett. c - Portata - Fattispecie.
L'azione di responsabilità contrattuale intentata da un consumatore domiciliato in Italia nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero appartiene alla giurisdizione del giudice italiano in virtù del criterio della "direzione dell'attività", cui all'art. 15, par. 1, lett. c, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011) - allorquando il detto istituto abbia svolto attività di sollecitazione al pubblico attraverso soggetti che si presentino quali suoi agenti o mediatori o che, appartenendo allo stesso gruppo o essendo in altro modo ad esso legati, abbiano comunque indotto un pubblico affidamento circa la riferibilità del proprio operato all'unitario centro di interessi facente capo alla medesima banca. (Nella specie - relativa alla domanda risarcitoria proposta da una consumatrice italiana nei confronti di due istituti di credito elvetici per l'inadempimento di due contratti di investimento finanziario, formalmente conclusi in Svizzera, ma all'esito dell'attività di intermediazione svolta in Italia, da due soggetti successivamente imputati per truffa -, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva affermato, invece, la giurisdizione svizzera, sebbene l'appellante avesse prospettato lo svolgimento, da parte delle banche convenute, di un'attività diretta verso l'Italia, estrinsecatasi nella sollecitazione all'investimento ad opera dei due intermediari coinvolti, uno dei quali aveva financo raccolto la proposta della cliente, in virtù di specifica delega, presso la sede italiana di una banca appartenente allo stesso gruppo dell'omologa svizzera).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18636 del 08/07/2024 (Rv. 671746-01)