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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31137 del 05/12/2024 (Rv. 672849-01)

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente - Liquidazione delle spese defensionali in suo favore ed a carico dell'Amministrazione di appartenenza - Giurisdizione e poteri del giudice contabile - Successiva richiesta di liquidazione integrativa avanzata dal dipendente prosciolto all'Amministrazione di appartenenza - Ammissibilità - Art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996 e art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario.

Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione - ai sensi degli artt. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. in l. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. nella l. n. 135 del 1997, come interpretati dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2005 - il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, il quale attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31137 del 05/12/2024 (Rv. 672849-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091