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Straniero (giurisdizione sullo) - Art. 8, n. 2, reg. UE n. 1215 del 2012 - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 35328 del 31/12/2024 (Rv. 673430-01)

Connessione per cumulo soggettivo - Legittimazione processuale passiva - Limitazione - Sussistenza - Litisconsorzio facoltativo attivo - Estensione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il criterio di giurisdizione di cui all'art. 8, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (che consente di evocare il terzo chiamato in causa dinanzi al giudice presso cui è stata proposta la domanda principale) riguarda esclusivamente la legittimazione passiva, non potendo invece applicarsi alle ipotesi di litisconsorzio attivo meramente facoltativo, laddove vi sia un'ontologica diversità della causa petendi sottesa alle domande, pur congiuntamente proposte. (Nella specie nella quale, per il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio di un immobile sito nella Repubblica Federale Tedesca, avevano agito congiuntamente, dinanzi al giudice italiano, i soggetti assicurati per tale rischio e i terzi danneggiati dall'evento - la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la giurisdizione italiana in relazione alla sola domanda avanzata dai primi, aveva escluso che, in forza dell'art. 8 n. 2 Reg. UE n. 1215 del 2012, la stessa potesse radicarsi anche con riguardo all'altra, proposta in via aquiliana da soggetti che non avevano intrattenuto alcuna relazione contrattuale con le parti convenute).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 35328 del 31/12/2024 (Rv. 673430-01)