Ferie per rischio radiologico - Computo - Criteri - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18221 del 17/09/2015
In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l'art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi, e restano quindi assorbite, le festività, i giorni domenicali e il sabato ricadenti in tale periodo per coloro che prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, poiché la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitario, computato secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18221 del 17/09/2015