Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015
Rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate - Mancato pagamento delle relative spettanze - Debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento - Ente incaricato del pagamento del corrispettivo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015
L'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall'U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015