Art. 12 della legge n. 475 del 1968 - Titolarità di una farmacia - Gestione personale dell'azienda - Necessità - Conseguenze - Successione "mortis causa" - Acquisto automatico dell'azienda da parte del coerede titolare del servizio farmaceutico - Esclusione.
A norma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 - che ha innovato, sul punto, rispetto alla legislazione precedente - la titolarità di una farmacia deve comprendere inscindibilmente sia il servizio farmaceutico, sia la gestione diretta e personale dell'azienda; ne consegue che, in caso di successione "mortis causa", ove la comproprietà dell'azienda farmaceutica spetti a più coeredi, dei quali solo uno sia stato autorizzato all'esercizio del servizio farmaceutico, quest'ultimo non acquista automaticamente la proprietà esclusiva dell'azienda, in assenza di divisione dell'asse ereditario di cui la farmacia faceva parte.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009