Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3312 del 12/02/2008
Analista di laboratorio in regime di convenzione - Prestazioni richieste con impegnative autorizzate dall'AUSL - Contenuto della prestazione - Sindacabilità da parte dell'analista - Esclusione - Onere di collaborazione con il medico autore della prescrizione - Insussistenza - Fattispecie in tema di analisi di laboratorio nell'ambito delle terapie per l'infertilità.
Alla stregua della legge n. 833 del 1978 e del successivo d.P.R. n. 120 del 23 marzo 1988, con il quale è stato recepito, in attuazione dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978, l'accordo nazionale intercorso tra gli enti pubblici territoriali e le organizzazioni sindacali delle categorie mediche in materia di convenzionamento esterno, l'analista di laboratorio convenzionato - qualora nell'impegnativa, regolarmente autorizzata dall'AUSL competente, non sia precisato che l'esame è richiesto nell'ambito di una indagine funzionale che prevede più esami successivi - è tenuto ad eseguire in tempo reale la richiesta dal medico curante, ed a comunicare all'assistito i risultati dell'esame nei tempi strettamente necessari, senza possibilità di sindacare la prestazione contenuta nella ricetta medica, dovendosi escludere l'esistenza, in capo al medesimo, del potere di valutare autonomamente le finalità diagnostiche o terapeutiche delle indagini indicate, né potendosi imporre all'analista l'onere, privo anch'esso di riscontro normativo, di una continua collaborazione con l'autore della prescrizione (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata evidenziando che l'analista di laboratorio, a cui venivano chieste analisi per dosaggi ormonali nell'ambito di terapie per l'infertilità, doveva necessariamente limitarsi ad eseguire quanto testualmente emergeva dalla prescrizione medica e, quindi, non poteva stabilire, a sua discrezione o secondo la sua scienza personale, che lo specifico campione inviato per l'analisi dovesse essere esaminato con la modalità prevista per i "dosaggi successivi", da effettuare in contemporanea, previo congelamento, su una pluralità di campioni prelevati in uno o più accessi, invece di quella a "dosaggio unico", da effettuare immediatamente su un unico campione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3312 del 12/02/2008