Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori e tutela giurisdizionale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14621 del 18/07
Lavoratori tossicodipendenti - Diritto alla conservazione del posto durante il trattamento riabilitativo - Presupposti - Abbandono della struttura riabilitativa - Conseguenze.
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - in genere.
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro dei soggetti in stato di tossicodipendenza, per un periodo non superiore a tre anni, durante la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta all'esecuzione di un trattamento riabilitativo presso servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico - abilitative e socio - assistenziali, previsto dell'art. 124 del d.P.R. n. 309 del 1990, compete al lavoratore tossicodipendente - in base alla lettera e alla "ratio" di questa disposizione - allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, attuato secondo le previsioni di legge. Ne consegue che, ove il tossicodipendente abbandoni il programma terapeutico e riabilitativo in atto presso una delle predette strutture, viene meno il diritto alla conservazione del posto e, correlativamente, si ripristina l'obbligo del lavoratore di riprendere servizio e di eseguire la prestazione cui è contrattualmente tenuto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14621 del 18/07/2016