Posizioni organizzative ex art. 20, comma 1, del c.c.n.l. comparto sanità 1998/2001 - Ammontare dell'indennità di posizione - Definizione della procedura concordata - Necessità - Atti unilaterali adottati anteriormente dal datore di lavoro - Irrilevanza.
Il diritto a percepire l'indennità di posizione organizzativa ex art. 20, comma 1, del c.c.n.l. del comparto sanità 1998-2001, sorge solo all'esito della procedura disciplinata dagli artt. 20 e 21 del richiamato c.c.n.l., comportante anche la graduazione delle posizioni in relazione ai parametri ivi indicati, che incide sulla quantificazione della indennità, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalle parti collettive, senza che assumano rilievo gli atti unilaterali adottati dal datore di lavoro in epoca antecedente alla istituzione ed alla graduazione delle posizioni.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14639 del 18/07/2016