Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente – Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 18654 del 27/07/2017
Servizio sanitario nazionale - Servizio di pronta disponibilità - Svolgimento in giorno destinato al riposo settimanale - Diritto a riposo compensativo - Termini e modalità - Domanda dell'interessato - Necessità.
Il servizio di pronta disponibilità previsto dalla disciplina collettiva del comparto Sanità (c.c.n.l. 1.1.1995 per il personale non dirigente e c.c.n.l. 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.) non equivale, ove non abbia comportato effettivo lavoro, ad una prestazione lavorativa e, se svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, attribuisce il diritto ad un giorno di riposo compensativo, ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che la concessione del riposo, implicando il prolungamento dell’orario di lavoro negli altri giorni della settimana, al fine di rispettare il “debito orario settimanale”, deve ritenersi subordinato alla valutazione della convenienza e alla conseguente richiesta dell’interessato.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 18654 del 27/07/2017