Attività di controllo dell’ASL sui servizi resi da una struttura accreditata - Irrogazione di sanzione amministrativa - Contestazione - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.
La controversia concernente le sanzioni amministrative comminate dall’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla congruità ed appropriatezza del servizio pubblico reso da una struttura accreditata, va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la contestazione sulla debenza e/o entità della sanzione include quella sulla valutazione discrezionale di correttezza o meno della gestione del servizio offerto, da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 18168 del 24/07/2017