Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17587 del 05/07/2018
Servizio sanitario nazionale - Rapporti con le strutture private convenzionate - Mancato pagamento delle relative spettanze - Debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento - Ente incaricato del pagamento del corrispettivo - Fondamento - Fattispecie relativa alla Regione Lazio.
In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la Regione Lazio, l'Azienda ospedaliera e non la ASL quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa Azienda).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17587 del 05/07/2018