Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17588 del 05/07/2018
Accreditamento provvisorio - Obbligo delle struttura privata convenzionata di stipulare un contratto apposito in forma scritta con la ASL territorialmente competente - Indicazione dei rispettivi obblighi - Necessità.
L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17588 del 05/07/2018